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Ministero del Lavoro e dell’Impiego
Consiglio Nazionale d’Immigrazione
Risoluzione Normativa n° 84 del 10/02/2009.

Disciplina per la concessione dell’ autorizzazione ai fini dell’ottenimento del visto permanente all’ investitore straniero - persona fisica.

Il Consiglio Nazionale d’Immigrazione, istituito dalla legge n° 6.815 del 19/08/1980 e organizzato dalla legge n° 10.683 del 28/05/2003, nell’uso delle attribuzioni che gli conferisce il Decreto n° 84 del 22/06/1993, definisce:
Art. 1° - Il Ministero per il Lavoro e per l’Impiego potrà autorizzare la concessione del visto permanente allo straniero che voglia stabilirsi in Brasile con la finalità di investire risorse proprie di origine esterna in attività produttive.
Paragrafo unico. Trattandosi di investimento che, in base al numero di investitori stranieri, apporti un importante impatto economico o sociale al paese, la richiesta potrà essere inviata dal Ministero per il Lavoro e per l’Impiego al Consiglio Nazionale per l’Immigrazione al quale spetterà la decisione finale.

Art. 2° - L’autorizzazione per la concessione del visto permanente allo straniero sarà condizionata al comprovato ammontare d’investimento, in moneta straniera, per la somma uguale o superiore a R$ 150.000,00 (centocinquantamila reais).
§ 1° Il contenuto di questo articolo si applica alla nuova impresa e all’impresa già esistente.
§ 2° La richiesta sarà esaminata dando priorità all’interesse sociale caratterizzato dalla generazione di impiego e reddito in Brasile, all’aumento della produttività, all’assimilazione di tecnologia e dalla possibilità di generare risorse ai settori specifici.
§ 3° Il Consiglio Nazionale per l’Immigrazione potrà variare il valore minimo di investimento stabilito dall’articolo 2° della Risoluzione Normativa n°84 del 10/02/2009 tramite una Risoluzione Amministrativa.

Art. 3° Il Consiglio Nazionale per l’Immigrazione potrà autorizzare la concessione del visto permanente all’imprenditore che voglia stabilirsi in Brasile per investire in attività produttive anche se l’ammontare di investimento dovesse essere inferiore a quello previsto dall’articolo 2° della Risoluzione Normativa n°84 del 10/02/2009 tramite una Risoluzione Amministrativa.
§ 1° Nell’analisi della richiesta sarà verificato l’interesse sociale dell’investimento facendo riferimento ai seguenti criteri:
I – Quantità di impiego generato in Brasile, attraverso la presentazione di un Piano di Investimento, dove risulti un programma annuale di generazione di impiego per cittadini brasiliani;
II – Il valore dell’investimento e la regione del paese dove sarà applicato;
III – Il settore economico dove avverrà l’investimento;
IV – Il contributo all’aumento della produttività o delle tecnologie
§ 2° La decisione del Consiglio Nazionale per l’Immigrazione considererà soprattutto gli investimenti oriundi degli imprenditori nazionali di paesi sudamericani.

Art. 4° - Alla richiesta per l’autorizzazione alla concessione del visto permanente dovranno essere annessi i seguenti documenti:
I – modello di richiesta compilato;
II – delega quando l’investitore straniero è rappresentato da altri;
III – contratto o statuto sociale dell’impresa che beneficerà dell’investimento, regolarmente registrato dagli organi competenti, con il capitale straniero investito regolarmente integrato;
IV – SISBACEN – comprovante dell’investimento esterno in Brasile o contratto di cambio immesso dalla Banca ricevente degli investimenti contenente i codici che caratterizzano l’investimento di provenienza estera come dal Regolamento del Mercato di Cambio e Capitali Internazionali (RMCCI);
V – Comprovante originale del versamento della tassa individuale di immigrazione a nome dell’impresa richiedente;
VI – Ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione dei redditi dell’ultimo esercizio fiscale dell’impresa richiedente quando soggetta;
VII – Piano di investimento che risponda alle richieste presenti nel § 2° dell’Art. 2 di questa Risoluzione Normativa.
Paragrafo unico. Sempre che si riveli necessario, la Coordinazione Generale dell’Immigrazione/MTE potrà sollecitare un’investigazione ufficiale in loco per controlli dalle Superintendenze Regionali per il Lavoro e per l’Impiego o dal Dipartimento della Polizia Federale.

Art. 5° Il Ministero per il Lavoro e per l’Impiego comunicherà al Ministero delle Relazioni Esteri l’autorizzazione per la concessione del visto permanente all’estero tramite le missioni diplomatiche, ripartizioni consolari di carriera e vice consolati.

Art. 6° Sulla prima pagina della Carta d’Identità dello Straniero (CIE) sarà scritto che è un investitore e avrà una validità di 3 anni.

Art. 7° Il Dipartimento della Polizia Federale sostituirà la CIE quando alla sua scadenza, fissata nei termini del disposto dalla legge n° 8.988 del 24/02/1995, tramite la documentazione che comprovi che lo straniero continua ad essere un investitore in Brasile. I documenti richiesti sono:
I – Ricevuta di pagamento della tassa per il rinnovo della CIE;
II – Carta d’Identità dello Straniero (CIE) – originale;
III – Copia autenticata della certificazione della persona giuridica correttamente registrata all’organo di competenza;
IV – Dichiarazione dei redditi dell’ultimo anno dell’ esercizio fiscale dell’impresa e rispettiva ricevuta dell’avvenuta consegna;
V – Copia della Relazione Annuale delle Informazioni Sociali (RAIS), relativa agli ultimi due anni, che dimostrino di aver generato lavori ed impieghi previsti nel Piano di Investimento, quando applicabile;
VI – Copia dell’ultima ricevuta di pagamento del Fondo di Garanzia di Tempo di Servizio (FGTS) con la relazione dei dipendenti.
§ 1° Sempre che si riveli necessario, il Dipartimento della Polizia Federale potrà sollecitare un’investigazione ufficiale in loco per controllare l’esistenza fisica dell’impresa e delle attività esercitate.
§ 2° Il rinnovo della CIE dovrà essere richiesto prima della sua scadenza, pena cancellazione permanente da registro.

Art. 8° Questa Risoluzione Normativa entra in vigore nella data della sua pubblicazione.

Art. 9° Viene revocata così la Risoluzione Normativa n° 60 del 06/10/2004.

PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA
Presidente del Consiglio Nazionale per l’Immigrazione
Pubblicata al DOU nº 31 del 13/02/2009.

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